lunedì 30 giugno 2014

Dal 1° Luglio 2014 -Tutti i lavori servizi e forniture attraverso al centrale unica di committenza

Novità per i contratti pubblici per gli enti locali.
La legge n. 89/2014 ha innovato l'iter procedurale per l'aggiudicazione dei contratti a valere sui lavori, servizi e forniture. Ma mentre la nuova norma, provocherà quasi sicuramente per la quasi totalita degli enti locali una condizione di paralisi negli appalti pubblici, il comune di Cesinali, insieme ai comuni aderenti alla unione del servizio unico gare ( Hirpinia mirabilis), risultano al riparo da tale pericolo. Difatti grazie ad una lungimirante, ed oggi premiata, azione degli amministratori del Comune di Cesinali, che nel lontano 2003, con il supporto dell'ufficio tecnico hanno istituito il servizio unico di gare ed appalti, disciplinandone il funzionamento secondo uno specifico e puntuale regolamento, creando difatto una moderna centrale unica di committenza, dal 1 luglio, quindi il comune di Cesinali e quelli che aderiscono al srvizio unificato di aggiudigazione delle gare e d appalti oggi novellato in centrale unica di committenza Valle del Sabato, possono utilizzare tale strumento per stipulare contratti pubblici. Si riporta per completezza il comma 3 bis
.... difatti il comma 3 bis dispone :
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi così sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014)
(la norma si applica per le gare bandite dopo il 30 giugno 2014 ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge n. 214 del 2011, poi prorogato dall'art. 3, comma 1-bis, legge n. 15 del 2014)..

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